A chi è rivolto
I destinatari del servizio sono:
- entrambi i genitori o uno di essi;
- un procuratore speciale (ossia una persona delegata);
- il medico, l’ostetrica, o chiunque abbia assistito al parto.
I destinatari del servizio sono:
La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di un nuovo nato. Questa dichiarazione viene fatta per consentire l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile.
La dichiarazione può essere resa:
Successivamente alla dichiarazione, l'Ufficio effettuerà l'iscrizione nel registro comunale dello Stato Civile. Al termine della procedura sarà attribuito il codice fiscale.
I dichiaranti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.
Si ottiene l'iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello Stato Civile.
La dichiarazione deve essere resa entro 10 giorni dalla nascita.
Dopo il decimo giorno dalla nascita, la dichiarazione si effettua nel Comune di nascita o di residenza dei genitori, motivando le ragioni del ritardo per iscritto; queste verranno segnalate al Procuratore della Repubblica.
Il servizio è gratuito.
Nel caso in cui i genitori siano residenti in Comuni diversi, l'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita, verrà effettuata sempre nel Comune di residenza della madre.
Se il bambino è nato morto o è morto prima della dichiarazione di nascita, la stessa può essere resa solo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il parto.
Al neonato deve essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso; il nome può essere composto da più elementi fino a un massimo di tre, che devono essere riportati in tutte le certificazioni.
È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente. È vietato anche imporre un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
Municipio - Piazza Papa Giovanni XXIII
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